SICUREZZA
(ORDINANZA 14 gennaio 2010) Norma sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate
Strategie
Tutti i prodotti per combattere gli organismi nocivi vegetali o animali sono regolamentati dalla legge e soggetti ad autorizzazione
per la produzione e la vendita.
SIMBOLI DI PERICOLO
PRODOTTI FITOSANITARI
Preparati destinati alla protezione dei vegetali in agricoltura e delle derrate alimentari.
In base alla azione svolta sono distinti in acaricidi, fungicidi, insetticidi, erbicidi, fitoregolatori, nematocidi, mulluschicidi, lumachicidi, rodenticidi, bagnanti, adesivanti, ecc. e vengono classificati come da tabella.
COMMERCIO e VENDITA
DPR 23 04 2001 290/2001
- Art. 21-22
Certificato di autorizzazione alla vendita
Viene rilasciato dall’Autorità Sanitaria individuata dalla Regione, previa visita di idoneità, effettuata dall’ASL competente per il territorio ove è ubicato il negozio (entro 60 gg).
Il Certificato non è soggetto a scadenze.
- Art. 23
Certificato di abilitazione alla vendita
E’ rilasciato dall’ Autorità Sanitaria individuata dalla Regione, a persona che abbia compiuto 18 anni di età e superato specifico colloquio (esentati: laureati in scienze agrarie e forestali, periti agrari; laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia, diplomati in farmacia, periti chimici).
Ha validità di 5 anni e viene rinnovato a richiesta del titolare con le stesse modalità di rilascio.
- Art. 24
Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l’acquisto
a. "I prodotti fitosanitari devono essere detenuti e venduti in locali che NON siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari, sia per uso umano che per uso animale".
b. "Se MOLTO TOSSICI, TOSSICI O NOCIVI devono essere conservati in appositi armadi da tenere chiusi a chiave"
PRODOTTI PER PIANTE ORNAMENTALI - P.P.O.
Preparati destinati a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento, e da giardino con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellenza, fitoregolatori e altro per un utenza non professionale.
COMMERCIO E VENDITA (D.L. 17-03-95 N° 194)
I P.P.O. si possono vendere a libero servizio.
PRESIDI MEDICO CHIRURGICI - BIOCIDI - P.M.C.
Sono definiti P.M.C. (Presidi Medico Chirurgici) tutti i prodotti o preparati ad uso disinfettante e disinfestante (rodenticidi, insetticidi ecc.) atti a controllare e combattere organismi ed animali nocivi per la salute dell’uomo e dell’ambiente ad esclusivo uso domestico e civile.
COMMERCIO E VENDITA ( D.P.R: 6 –10 –98 N° 392)
I P.M.C. possono essere venduti in esercizio con licenza di commercio senza specifica autorizzazione o certificato di abilitazione alla vendita.
Le informazioni su riportate non sono vincolanti; rivolgersi comunque alla propria ASL per ogni chiarimento.