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MINISTERO DELLA SALUTE 


ORDINANZA 14 gennaio 2010

Proroga e modifica dell'ORDINANZA DEL 2008,  come  modificata

dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo

e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (10A01779)

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio

decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; 

  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 

  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u); 

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; 

  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice

penale; 

  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  e  successive

modifiche; 

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  392,  del  6

ottobre 1998; 

  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 

  Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008; 

  Vista l'ordinanza 19 marzo 2009; 

  Rilevato il persistere del  fenomeno  relativo  alla  uccisione  di

animali mediante l'utilizzo di esche  o  bocconi  avvelenati  sia  in

ambito urbano,  che  extraurbano  nonche'  gli  episodi  sempre  piu'

frequenti di mortalita' tra la  fauna  selvatica  per  ingestione  di

sostanze  tossiche  abbandonate  volontariamente  nell'ambiente,  con

conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico  e  in

particolare alle specie in via di estinzione; 

  Tenuto conto che la presenza di  veleni  e  sostanze  tossiche  sul

territorio,  in  particolare  sotto  forma  di   esche   o   bocconi,

rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare

per i bambini, sia  direttamente  che  indirettamente  attraverso  la

contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente; 

  Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e

rafforzare le misure previste dalla  ordinanza  ministeriale  del  18

dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009; 

 

                               Ordina: 

 

                               Art. 1 

 

  1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza  19

marzo 2009, e' cosi' modificata: 

    a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte  le

parole «o materiale esplodente»; 

    b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito: 

    «3. Il proprietario o il  responsabile  dell'animale  deceduto  a

causa di esche o bocconi  avvelenati  deve  segnalare  il  caso  alle

autorita' competenti tramite il  medico  veterinario  che  emette  la

diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»; 

    c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito: 

    «4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione,  eseguite

da ditte specializzate, devono essere effettuate con  modalita'  tali

da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie  animali  non

bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse  ditte,  tramite

avvisi esposti  nelle  zone  interessate  con  almeno  cinque  giorni

lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve  contenere  l'indicazione

di pericolo per la presenza del veleno, gli  elementi  identificativi

del  responsabile  del  trattamento,  la  durata  del  trattamento  e

l'indicazione delle sostanze utilizzate»; 

    d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 

    «5. Al termine  delle  operazioni  il  responsabile  della  ditta

specializzata deve provvedere alla  bonifica  del  sito  mediante  il

ritiro delle esche non utilizzate e delle  spoglie  dei  ratti  o  di

altri animali infestanti». 

    «6. Nelle aree protette per  motivi  di  salvaguardia  di  specie

selvatiche   oggetto   di   misure   di   protezione   a    carattere

internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai  ratti,

e' possibile effettuare,  previa  comunicazione  al  Ministero  della

salute, operazioni  di  derattizzazione  mediante  rodenticidi  senza

l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che: 

      a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a  bassa

persistenza ambientale al fine di  evitare  la  contaminazione  della

catena alimentare e dell'ambiente; 

      b. sia stabilita la durata massima di permanenza  nell'ambiente

delle esche in relazione agli obiettivi da  raggiungere,  sulla  base

della letteratura scientifica piu' aggiornata; 

      c. al termine dell'operazione le  esche  non  utilizzate  siano

rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura

dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale  sia

indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata

dall'operazione e il numero di esche, non  utilizzate  e  rimosse  al

termine dell'operazione. Il suddetto verbale,  inviato  in  copia  al

Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita'  competenti

per eventuali controlli»; 

    e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato. 

    f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con  la

parola «necroscopia» e la parola «autoptica»  e'  sostituita  con  la

parola «necroscopica»; 

    g)  all'art.  3,  comma  2  dopo  le   parole   «territorialmente

competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»; 

    h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1»  sono

aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»; 

    i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono  aggiunte

le  parole  «o  repellente»  e  dopo  le  parole  «solo   all'animale

bersaglio» sono aggiunte le  parole  «fatti  salvi  i  casi  previsti

all'art. 1, comma 6»;      

      

                               Art. 2 

 

  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del  lavoro,

della salute  e  delle  politiche  sociali  18  dicembre  2008,  come

modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dalla  presente  ordinanza,

e'  prorogato  di  ulteriori  24  mesi  decorrenti  dalla   data   di

pubblicazione della presente. 

  2. La presente ordinanza, inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione, entra in vigore il giorno  della  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  ha  efficacia  di

ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione. 

    Roma, 14 gennaio 2010 

 

                                                   Il Ministro: Fazio  

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